giovedì 24 gennaio 2019

Pensioni, Quota 100: Varata la settimana scorsa la misura

Pensioni, Quota 100: Varata la settimana scorsa la misura previdenziale, parliamo degli aspetti principali. Dopo una lunga e travagliata gestazione è stato varato il Decreto Legge con cui sarà attuata la riforma previdenziale. Qui di seguito cercheremo di capire come funziona, quali sono i requisiti per accedervi e quante finestre sono previste, con un occhio di riguardo alla proroga di un anno dell’Opzione Donna e dei requisiti per l’anticipo pensionistico sociale (Ape). La platea attesa, tenendo conto dell’effetto del disincentivo del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sopra i 5.000€ e fino a un massimo di 5 anni, dovrebbe essere di 315mila persone nel 2019, di cui circa 160mila del settore pubblico. Come è noto, Quota 100 introduce una nuova opportunità di pensionamento anticipato con 62 anni di età e 38 anni di contributi, riformando in tal modo il sistema sino ad ora adottato. Il testo, per chi volesse consultarlo, è contenuto nel Titolo II del Decreto approvato dal CdM il 17-1-2019 (facilmente reperibile online). All'articolo 14, la norma dispone in dettaglio (nei 9 commi di cui è composto) che: Per il triennio 2019-2021, fase sperimentale triennale, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima - gestite dall’Inps - nonché dalla gestione separata possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contribuzione. Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi. La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Quindi dal momento in cui vi è il collocamento in quiescenza e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non si può riprendere a lavorare. Il divieto non vale per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000€ lordi annui (divieto di cumulo). Chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione dal 1° aprile 2019. Chi matura i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2019, invece, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi. Stando al sesto comma, vengono specificate le regole differenti previste per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100. Vista la specificità del rapporto d’impiego nella Pubblica Amministrazione, infatti, viene stabilito che coloro che maturano i requisiti entro il 31-12-2018 conseguono il diritto alla pensione a partire da luglio 2019. I dipendenti pubblici che ne maturano i requisiti dal 1° aprile, invece, devono attendere 6 mesi. La domanda di pensionamento va presentata all’amministrazione di appartenenza con almeno 6 mesi di anticipo. Il Decreto solleva dalla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro le PA nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti per Quota 100. A decidere se accedere o no a questa misura può essere esclusivamente lo stesso dipendente, senza alcuna costrizione da parte dell’ente di appartenenza. Attenzione: il Decreto specifica che non possono ricorrere a Quota 100 coloro che già hanno intrapreso un programma di esodo volontario, come ad es. l’isopensione. Norme particolari per i Pubblici Dipendenti Come si è già detto, le nuove disposizioni si applicano ai dipendenti pubblici con le seguenti precisazioni di dettaglio: -I dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dall’art 14 comma 1 del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019; -I dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; -La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; - Limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 7. - Per la scuola sono state richiamate altre norme e sono state fatte salve anche le norme che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento. Il comma 9 del Decreto prevede inoltre, alcuni particolari casi di esclusione dall’alveo di applicazione delle nuove disposizioni. TFS/TFR: per i dipendenti pubblici il pagamento è posticipato Dalla cessazione del servizio all’arrivo della liquidazione dovranno attendere il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ossia i 67 anni di età, più un altro anno in base a quanto stabilito dal decreto ‘Salva Italia’ sui tempi di liquidazione del TFR/TFS , i dipendenti pubblici che beneficiano di Quota 100 (oppure la pensione anticipata). L’indennità di fine servizio, ossia la vecchia liquidazione, è disciplinata dall'articolo 23 del Decreto, in cui viene statuito che viene “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011. Confermata la possibilità per le singole amministrazioni di stipulare delle apposite convenzioni con le banche al fine di erogare prima del tempo l’indennità di fine servizio, con tassi d’interesse agevolati per i dipendenti. Secondo le premesse, tutte da confermare, in tali casi , con l’anticipo del TFR/TFS il dipendente dovrebbe ricevere subito circa 30.000€ su quanto gli spetta Come si fa per accedere prima a Quota 100 con i fondi bilaterali: l'assegno è subordinato a un accordo sindacale di secondo livello Secondo l'art. 22, sono previsti dei fondi di solidarietà bilaterali, grazie ai quali viene data la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito destinati a chi decide di andare in pensione con massimo tre anni di anticipo rispetto al raggiungimento di Quota 100. Secondo tale possibilità, si potrà smettere di lavorare a 59 anni con 35 di contributi, ma solo in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti di concerto con i sindacati, nei quali viene stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione a coloro che accedono a questa misura. Nello specifico, “l’assegno di accompagnamento potrà essere erogato - si legge su IlSole24ore - in aziende rientranti in un comparto dotato di fondo bilaterale solo qualora venga sottoscritto un accordo sindacale di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale, a firma delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che espliciti il piano di assunzioni collegato”. Infatti il comma 3 dell'articolo 22 estende alla generalità dei fondi la possibilità di versare la contribuzione riferita a periodi riscattabili (privi di contributi) o ricongiungibili (in altra gestione assicurativa) collocati in periodi temporali precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. In questo modo i datori, sostenendone il corrispettivo onere economico che sarà però deducibile dal reddito di impresa, potranno riscattare direttamente periodi di laurea o ricongiungere contributi sparsi in più gestioni sia per consentire ai dipendenti di accedere all’assegno straordinario erogato dal fondo di solidarietà, sia per maturare direttamente il diritto pensionistico analogamente a quanto previsto per il fondo del credito con il decreto ministeriale 98998/17. Ulteriori versamenti contributivi saranno effettuabili anche dal Fondo di solidarietà dei lavoratori somministrati a copertura di periodi ‘scoperti’ dei lavoratori secondo modalità determinate successivamente da un apposito decreto del Lavoro. Il decreto di riforma armonizza la disciplina dell’assegno straordinario erogabile dei Fondi e della isopensione Fornero a nuovo regime delle finestre trimestrali attive per le pensioni anticipate: assegni straordinari e isopensione garantiranno ai lavoratori esodati i contributi fino al raggiungimento dei requisiti contributivi ma anche l’assegno mensile fino alla materiale decorrenza della pensione definitiva anche durante il periodo di ‘finestra’. Riscatto dei periodi senza contributi per gli iscritti Inps dal 1996 Un’altra novità introdotta dal Governo gialloverde è la nuova opportunità di riscatto per i periodi non coperti da contribuzione, né da obbligo contributivo. Per poterlo richiedere, i lavoratori non dovranno avere alcun versamento contributivo anteriore al 1996, né fruire di una propria pensione. Il periodo riscattabile dovrà essere collocato a partire dal 1996 in una forbice temporale compresa fra il primo versamento contributivo e l’ultimo accreditato in una gestione Inps per le ‘coperture contributive’ e comunque nella misura massima di 5 anni anche se collocati in modo discontinuo. Il costo sarà determinato secondo la regola generale dei riscatti dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributivo (il 33% dell’imponibile previdenziale dell’ultimo anno coperto da contribuzione obbligatoria prima della richiesta), ma vi è una disposizione ad hoc in riferimento al vantaggio fiscale di questa nuova forma di riscatto. L’onere non sarà detraibile secondo le regole dell’articolo 10 del Dpr 916/86 nell’anno d’imposta in cui viene sostenuto ma costituirà un onere detraibile che, nella misura del 50% della spesa sostenuta dal lavoratore, abbatterà la sua imposta lorda nell'anno di pagamento e nei quattro successivi generando più risparmio. L’onere potrà essere sostenuto in unica soluzione o rateizzati per un massimo di 5 anni con rate mensili - 60 nel quinquennio - di valore non inferiore a €30 ciascuna senza interessi. Riscatto laurea agevolato Si tratta di uno sconto per ogni anno del corso di studi ma attenzione, perché il riscatto è valido solo per il requisito anagrafico (cioè il diritto alla pensione) e non per il calcolo dell'assegno finale. Il vantaggio è che si può effettuare il riscatto della laurea pagando una cifra scontata. Ma per chi riscatta resta il problema legato al fatto che i periodi riscattati non contribuiscono al calcolo della pensione. Inoltre, la possibilità viene data solo a chi ha massimo 45 anni , escludendo in tal modo incomprensibilmente, se non per le ovvie ragioni economiche sottese, una gran fetta di persone . A coloro che hanno diritto verrà chiesto di pagare con le medesime regole che valgono per gli inoccupati. Si parametra l’aliquota previdenziale al minimo imponibile previsto dalla gestione INPS ivi indicata e che , a conti fatti, dovrebbe approssimarsi intorno ai 5241 euro per anno . Insomma, il risparmio con il riscatto dipende anche dallo stipendio annuo , resta il problema che gli anni riscattati sono conteggiati solo per raggiungere il requisito contributivo ma non vengono valorizzati per far crescere l’importo dell’assegno. Prima di aderire a questa opzione è necessario fare bene i conti, non dimenticando che, trattandosi di riscatto agevolato, dal momento che non si possono avere più di 45 anni, lo stesso non può essere utilizzato per la quota 100 , perché per la stessa sono richiesti almeno 62 anni di età. A tutto ciò bisogna aggiungere , infine, la limitazione relativa al fatto che si possono riscattare solo i periodi dal 31.12.1995 , cioè quelli soggetti al calcolo contributivo , per tutti gli altri valgono le vecchie previsioni (legge 184/1997, articolo 2. Come cambia l’importo della pensione con Quota 100, ecco la tabella delle proiezioni Secondo i dati riportati, l’ipotesi intermedia di penalizzazione massima per chi lascia il lavoro a un’età intermedia tra quella di vecchiaia e i 62 anni si attesta al 16%, mentre penalizzazione minima è limitata al 12%. Fonte articolo e tabella: Money.it e IlSole24Ore

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