Abbiamo difficoltà a comprendere il modo di condurre le relazioni sindacali di questa azienda.
Ultimamente, infatti, con l’apertura della Leniterapia prima di un’informativa si è evidenziata la poca considerazione che questa direzione ha per i lavoratori ed i loro rappresentanti, e riteniamo ciò cosa altamente deprecabile. Abbiamo comunque cercato di gestire la cosa senza procedere per vie legali pur sapendo che potevamo rivolgerci al giudice del lavoro. Non l’abbiamo fatto perché crediamo più nella dialettica che nello scontro. Ancora una volta l’azienda va avanti da se, cercando poi di rimediare in sede di trattativa con le nostre idee ed i nostri sforzi, che a quanto pare attenuano le lacune organizzative che l’azienda ha.
Nonostante in sede di trattativa abbiamo chiesto a gran voce di seguire la corretta dinamica delle relazioni con le OO.SS. pare che, unilateralmente, l’azienda ha deciso di non pagare gli straordinari anche a coloro che hanno un alto numero di ore accumulate, asserendo che sono state fatte nell’anno precedente. Chiediamo se questo corrisponda al vero, e se è così, in base a quali accordi e disposizioni contrattuali.
Vogliamo ricordare all’azienda che il lavoro straordinario è regolamentato dagli artt 34 CCNL del 7 aprile 1999 e 39 CCNL 20 settembre 2001. Specificamente al comma 6 si riporta: “ Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
Inoltre all’art 40 del CCNL/2001 trattante la regolamentazione della banca delle ore, comma 3 si esplicita che: “Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni art 34,comma 8, CCNL/1999, che in rapporto alle ore accantonate, vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Da quanto sopra riportato si evidenzia, come l’azienda non possa unilateralmente decidere sul pagamento degli straordinari, qualora richiesti in pagamento dal dipendente, ed altresì rifiutarsi di concedere riposi compensativi a quanti ne scelgano l’opzione.
Solo a chi è in debito orario può essere non autorizzato il pagamento.
Dato il modo di condurre le relazioni sindacali questa RSU si trova costretta a diffidare l’azienda dal procedere ad altre decisioni unillaterali normate dal CCNL.
Altresì esorta al completo pagamento degli straordinari per quanti si trovino nella giusta posizione per farne richiesta.
Chiede inoltre che il tavolo di trattativa sulla riorganizzazione dell’orario straordinario tenga conto in maniera puntuale del CCNL e che venga istituita la Banca delle ore, provvedendo a redigere una procedura che porti la nostra azienda alla gestione appropriata di tale istituto contrattuale.
Distinti saluti.
Daniele Ciofi
Coordinatore RSU
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